L’ALTO CONSIGLIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE
Articolo 176 – Al fine di tutelare l’interesse nazionale e di difendere la Rivoluzione islamica, l’integrità territoriale e la sovranità nazionale, viene istituto un “Alto Consiglio per la sicurezza nazionale” presieduto dal Presidente e avente i seguenti compiti:
- determinare le politiche nazionali della difesa e della sicurezza nel quadro delle politiche generali stabilite dalla Guida;
- coordinare le attività politiche, di informazione, sociali, culturali ed economiche in relazione alle politiche generali di difesa e sicurezza;
- utilizzare le risorse materiali e di altro tipo del Paese per affrontare le minacce interne e esterne.
I componenti del Consiglio sono:
- i Capi dei tre poter (esecutivo, legislativo e giudiziario)
- il Comandante in capo delle Forze armate
- il funzionario incaricato delle questioni di programmazione e di bilancio
- due rappresentanti nominati dalla Guida
- i Ministri degli affari esteri, dell’interno, e dei servizi di informazione
- il Ministro competente per la questione in esame e le massime autorità dell’Esercito e del Corpo della Guardia rivoluzionaria.
Conformemente alle sue competenze l’Alto Consiglio per la sicurezza nazionale istituisce sottocommissioni, quali la sottocommissione per la difesa e la sottocommissione per la sicurezza nazionale. Le sottocommissioni sono presiedute dal Presidente o da uno dei membri dell’Alto Consiglio indicati dal Presidente.
I limiti delle competenze e le funzioni delle sottocommissioni sono stabiliti dalla legge. La loro struttura organizzativa è soggetta al benestare dell’Alto Consiglio.
Le deliberazioni dell’Alto Consiglio per la sicurezza nazionale acquistano efficacia dopo essere state ratificate dalla Guida.