RIFORMA DELLA COSTITUZIONE
Articolo 177 – La riforma della Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, qualora sia necessaria, deve essere attuata secondo la procedura descritta di seguito. La Guida, sentito il Majma-e-Tashkhis-e-Maslehat-e-Nezam[1], in un decreto indirizzato al Presidente, propone le modifiche o le aggiunte alla Costituzione al Consiglio per la riforma della Costituzione. Quest’ultimo risulta composto da:
1. i componenti del Consiglio dei Guardiani ;
2. i massimi esponenti dei tre poteri;[2]
3. i membri permanenti del Majma-e-Tashkhis-e-Maslehat-e-Nezam;
4. cinque componenti dell’Assemblea dei Khobregan[3];
5. dieci componenti designati dalla Guida;
6. tre componenti del Consiglio dei Ministri;
7. tre rappresentanti del potere giudiziario;
8. dieci rappresentanti del Majlis-e-shura-e-Islami;
9. tre accademici.
Le modalità di funzionamento e di elezione e le relative condizioni sono stabilite dalla legge.
Le deliberazioni del Consiglio, dopo essere state ratificate e approvate dalla Guida, devono essere approvate attraverso un referendum dalla maggioranza assoluta di coloro che vi partecipano.
Le disposizioni di cui all’articolo 59 non si applicano al referendum sulla “riforma costituzionale”.
La sostanza e lo spirito degli articoli [della presente Costituzione] riguardanti la natura islamica dell’Ordinamento, i principi islamici che stanno alla base di tutte le norme e regole, le fondamenta della fede, gli obiettivi della Repubblica islamica dell’Iran, la forma repubblicana di governo, la gestione degli affari del Paese sulla base del referendum da parte del Velayat-e-Amr va Imamat-e Ommat[4] e la religione e fede ufficiale dell’Iran sono immutabili.
Inoltre il Consiglio per la riforma della Costituzione ha deliberato quanto segue:
1. In tutti gli articoli, capitoli e nel preambolo della Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran l’espressione “Assemblea consultiva nazionale” è sostituita dall’espressione “Assemblea consultiva islamica”.
2. La denominazione della Sezione I del Titolo Nono è modificato in “Il Presidente e i Ministri” e la “Sezione III” dello stesso Titolo (prima dell’articolo 143) diventa la “Sezione II”.
3. La denominazione del “Titolo Dodicesimo, Mezzi di comunicazione di massa” è modificata in “Titolo Dodicesima, Seda va Seema”.
4. Prima dell’Articolo 176 vengono aggiunti il “Titolo tredicesimo, “L’Alto Consiglio nazionale per la sicurezza” e prima dell’Articolo 176 la denominazione “Titolo Quattordicesimo, Riforma della Costituzione”.
Le modifiche e gli emendamenti della Costituzione consistenti in complessivamente quarantotto articoli sono state redatti e definitivamente ratificati, unitamente alle precedenti precisazioni, fra la 38a e la 41a sessione finale del Consiglio per la riforma della Costituzione dal diciassette al venti Tir, dell’anno milletrecentosessantotto.