PARTE UNDICESIMA

Potere Giudiziario

Articolo 156

Il Giudiziario è un potere indipendente che tutela i diritti individuali e collettivi del popolo ed è responsabile dell’amministrazione della giustizia. Il Giudiziario ha inoltre il dovere di adempiere i seguenti compiti:

1) Inchieste ed emissione di sentenze nei casi di offesa, querela, trasgressione, soluzione dei casi di richiesta di riconoscimento di diritti, composizione di controversie e vertenze, adozione delle opportune decisioni nelle questioni incontestabili stabilite dalla legge.

2) Consolidamento dei diritti collettivi e promozione della giustizia e delle libertà legittime.

3) Controllo sulla retta applicazione della legge.

4) Individuazione dei reati e delle offese, messa in stato di accusa e punizione dei rei ed applicazione delle norme della giustizia islamica.

5) Adozione delle misure opportune per la prevenzione del crimine e la redenzione dei criminali.

Articolo 157

Affinché le responsabilità del Sistema Giudiziario siano adempiute, si istituisce un consiglio denominato Supremo Consiglio di Giustizia, ovvero la più alta Autorità giudiziaria, incaricato dei seguenti compiti:

1) Creazione delle strutture50 più opportune per l’attuazione di quanto indicato nell’Articolo 156.

2) Elaborazione di disegni di leggi giudiziarie conformi ai principi della Repubblica Islamica.

3) Assunzione in servizio di giudici di provata competenza ed equità, loro nomina e rimozione dall’incarico, assegnazione di mansioni e trasferimenti, ed altre funzioni amministrative in conformità alla legge51.

Articolo 158

Il Supremo Consiglio di Giustizia è composto dei seguenti cinque membri:

– Il Presidente della Corte Suprema

– il Procuratore Generale

– tre giudici esperti di teologia e giurisprudenza islamica, eletti dal corpo giudiziario del Paese.

I Membri del Supremo Consiglio di Giustizia sono eletti e rimangono in carica per cinque anni in conformità alla legge ed è ammessa la loro rielezione. I requisiti dei candidati e degli aventi diritto al voto sono stabiliti dalla legge.

Articolo 159

L’autorità ufficiale per le indagini su controversie e querele di-pende dal Ministero della Giustizia. L’organizzazione e la giurisdizione delle Corti di Giustizia sono stabilite per legge.

Articolo 160

Il Ministro della Giustizia è responsabile di tutte le questioni riguardanti i rapporti del sistema giudiziario con i poteri legislativo ed esecutivo, e viene eletto tra i candidati proposti dal Su-premo Consiglio di Giustizia al Primo Ministro.

Articolo 161

La Corte Suprema si istituisce, in base ai criteri stabiliti dal Supremo Consiglio di Giustizia, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle leggi nei tribunali, mantenere l’univocità nell’applicazione delle procedure giudiziarie, ed adempiere alle responsabilità affidatele dalla legge.

Articolo 162

Il Presidente della Corte Suprema ed il Procuratore Generale sono scelti fra gli esperti di teologia e giurisprudenza islamica di provata equità, vengono nominati dalla Guida della Rivoluzione o dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica per cinque anni.

Articolo 163

I requisiti e le qualifiche dei membri del sistema giudiziario sono stabiliti per legge in conformità ai principi della giurisprudenza islamica53.

Articolo 164

Il giudice non può essere destituito dal suo incarico né provvisoriamente né definitivamente se non a seguito di processo e dopo che sia stato accertato un suo reato o infrazione che comporti la destituzione dall’incarico; il giudice non può essere trasferito dalla sua sede di servizio o destinato ad incarico diverso senza il suo consenso preliminare se non nei casi in cui lo richieda l’interesse sociale. Tale decisione deve ottenere l’approvazione unanime dei membri del Supremo Consiglio di Giustizia. Il trasferimento periodico dei giudici avviene in conformità ai regolamenti generali stabiliti a norma di legge.

Articolo 165

Le sessioni dei processi penali hanno luogo in sede aperta ed alla presenza del pubblico con l’eccezione dei casi in cui il tribunale decida che la presenza del pubblico sia incompatibile con la morale comune, e quando, nell’ambito di controversie private, le parti richiedano che il processo abbia luogo a porte chiuse.

Articolo 166

Le sentenze dei tribunali devono fondarsi su prove e motivazioni sufficienti ed in forza delle norme e dei principi di legge.

Articolo 167

Il giudice ha il dovere di compiere ogni tentativo per individuare nelle leggi codificate le norme applicabili a ciascuna controversia.

Qualora ciò non sia possibile, egli emette la sentenza più opportuna in riferimento a fonti islamiche degne di fede o a precedenti sentenze e pareri ufficiali emessi da autorità religiose riconosciute54.

Il giudice non può rifiutarsi di indagare nel merito di alcuna controversia né astenersi dall’emettere la relativa sentenza adducendo a pretesto il silenzio in proposito delle leggi codificate, o loro ambiguità, deficienze o lacune.

Articolo 168

Il processo per reati politici e di stampa si svolge nei tribunali giudiziari in sessione aperta al pubblico ed alla presenza di una giuria. Le modalità di scelta dei membri della giuria, i loro requisiti di eleggibilità e la loro giurisdizione, come pure la definizione di reato politico, saranno stabiliti dalla legge in conformità alle norme islamiche.

Articolo 169

Nessuna azione né omissione può essere considerata reato in base a una legge entrata in vigore successivamente al suo verificarsi.

Articolo 170

I giudici del tribunali giudiziari devono astenersi dall’applicare quei decreti o regolamenti varati dal governo che siano provati contrari alle leggi e alle norme islamiche o travalichino le competenze del Potere Esecutivo. Qualsiasi persona ha il diritto di rivolgersi ai tribunali amministrativi per chiedere l’invalidamento di tali leggi e regolamenti.

Articolo 171

Nel caso in cui un individuo subisca danno morale o materiale a seguito di errore doloso o colposo commesso da un giudice, e la colpevolezza del giudice sia stata provata, il giudice ne è responsabile in conformità alle norme islamiche. Nel caso in cui il dan-no sia da ascriversi a responsabilità governativa, esso viene risarcito dal governo. In tali casi l’accusato viene riabilitato.

Articolo 172

Per indagare su reati connessi ai doveri specifici, militari o di sicurezza, dei membri dell’Esercito, della Gendarmeria, della Polizia e del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, si istituiscono, in conformità alla legge, tribunali militari incaricati di adempiere a tale funzione. Tuttavia, i reati comuni commessi dai medesimi membri, o i reati da essi perpetrati nella loro funzione di amministrazione della giustizia, vengono giudicati presso i tribunali ordinari. I tribunali militari ed i relativi procuratori sono parte integrante del sistema giudiziario del Paese ed in quanto tali sono soggetti alle normative riguardanti questo sistema.

Articolo 173

Il Tribunale Amministrativo si istituisce, sotto il controllo del Supremo Consiglio di Giustizia, allo scopo di indagare e sentenziare riguardo a querele e proteste della popolazione contro funzionari, membri, strutture o regolamenti del governo, di ac-certare i relativi diritti ed amministrare la giustizia. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questo tribunale sono determinate per legge.

Articolo 174

Per l’attuazione del diritto del potere giudiziario di controllare il corretto svolgimento delle attività e l’opportuna applicazione delle leggi negli uffici amministrativi, si istituisce l’Ispettorato Generale dello Stato, sotto la supervisione del Supremo Con-siglio di Giustizia. La giurisdizione e le procedure per il funzionamento di questa Istituzione sono determinate per legge.

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