I diritti del popolo
Articolo 19
La popolazione dell’Iran, qualunque sia la sua origine etnica o tribale, gode di uguali diritti: il colore della pelle, la razza, la lingua o altri caratteri non costituiscono motivi di privilegio nè di discriminazione.
Articolo 20
Nel rispetto delle norme i slamiche tutti gli individui cittadini della nazione, sia uomini sia donne, sono uguali di fronte alla protezione della legge e godono di tutti i diritti umani, politici, economici, sociali e culturali.
Articolo 21
Nel rispetto delle norme islamiche il governo ha il dovere di garantire in tutti i campi i diritti della donna, e di mettere in atto quanto segue:
1. La creazione di condizioni che favoriscano lo sviluppo della personalità della donna e la reinstaurazione dei suoi diritti nella sfera materiale e spirituale.
2. L’assistenza e il sostegno alle madri, in particolare nel periodo della gestazione e della crescita dei figli, e la protezione dei bambini privi di tutela familiare.
3. L’istituzione di tribunali competenti per la protezione dell’esistenza e della stabilità della famiglia.
4. La creazione di un’assicurazione specifica a favore delle vedove, delle donne anziane e delle donne prive di sostegno familiare.
5. L’assegnazione della tutela dei figli alle madri che non ne siano indegne, per proteggere gli interessi dei bambini nel caso non esista un tutore legale.
Articolo 22
L’onore, la vita, la proprietà, l’abitazione e il lavoro sono diritti inviolabili, eccettuati i casi previsti dalle leggi.
Articolo 23
Non sono ammesse indagini sulle convinzioni personali e nessuno può essere perseguito o inquisito a causa delle proprie opinioni.
Articolo 24
E’ garantita la libertà di stampa e la libertà d’espressione delle idee a mezzo stampa purché non vengano offesi i principi fondamentali dell’Islam o i diritti della collettività. I dettagli saranno precisati da una successiva legge.
Articolo 25
L’intercettazione e il controllo della corrispondenza, la registrazione di conversazioni telefoniche anche al fine di renderne pubblico il contenuto, l’intercettazione dei messaggi telegrafici o telex e la rivelazione del loro contenuto, la censura, il mancato recapito o la mancata trasmissione delle comunicazioni, l’ascolto indebito, lo spionaggio e ogni tipo di sorveglianza sono proibiti, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
Articolo 26
La creazione di partiti e associazioni politiche, associazioni professionali, associazioni religiose islamiche o di altre minoranze religiose riconosciute è libera, a condizione che tali partiti e as-sociazioni non violino od offendano l’indipendenza, la libertà, la sovranità e l’unità nazionale del Paese, nè le norme islamiche né i fondamenti della Repubblica Islamica. Nessuno può essere impedito o costretto a fare parte di tali associazioni.
Articolo 27
Le riunioni e i cortei, da chiunque organizzati, sono liberi, purché pacifici e disarmati, e purché non ledano i princìpi islamici.
Articolo 28
Ognuno, uomo o donna, ha il diritto di scegliere la professione che desidera, purché la scelta non sia in contrasto con l’Islam e con l’interesse pubblico, e non violi i diritti altrui. Il governo ha l’obbligo di assecondare i bisogni della società per le diverse occupazioni assicurando a tutti gli individui uguali opportunità e uguali possibilità di lavoro nei diversi rami di atttvità.
Articolo 29
E’ diritto di tutti poter fruire dell’assistenza sociale in forma di assicurazione o in altre forme nei casi di cessazione dell’attività lavorativa, perdita del lavoro, disoccupazione, vecchiaia e di-sabilità, mancanza di sostegno familiare, infortunio, incidente, necessità di cure e di assistenza medica. Il governo, applicando le norme di legge ed utilizzando i fondi provenienti dalle entrate generali e dai versamenti dei cittadini, ha il dovere di provvedere all’allestimento dei servizi assistenziali e al sostegno finanziario di cui sopra, a favore di ciascun cittadino del Paese.
Articolo 30
Il governo ha il dovere di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione a tutta la popolazione sino al completamento della scuola media, e di fornire gratuitamente i mezzi di istruzione superiore nei limiti delle possibilità del Paese.
Articolo 31
Fruire di un’abitazione adeguata ai propri bisogni è diritto di ogni individuo e di ogni famiglia iraniana. Il governo ha il dovere di provvedere all’applicazione concreta di questo principio, dando la priorità ai più bisognosi, in particolare ai contadini e agli operai.
Articolo 32
Nessuno può essere arrestato se non per mandato di legge e secondo le modalità prescritte. In caso di arresto, la natura e le motivazioni dell’accusa devono essere immediatamente comunicate per scritto all’accusato; entro il termine massimo di ventiquattro ore l’incartamento preliminare deve essere trasmesso alle autorità giudiziarie competenti, e il procedimento dibattimentale deve essere avviato il più presto possibile. Le trasgressioni a questo principio sono punibili a norma di legge.
Articolo 33
Nessuno può essere esiliato dal luogo in cui risiede, o impedito di vivere nel luogo di sua scelta, o costretto a risiedere in un luogo determinato, eccetto che nei casi contemplati dalla legge.
Articolo 34
Il diritto di chiedere giutizia è goduto da tutti e da ciascuno. Ogni individuo ha il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria appellandosi ai tribunali competenti: tutti i cittadini della nazione hanno il diritto di ricorrere a detti tribunali; non è possibile impedire ad alcuno di ricorrere a norma di legge ai tribunali competenti per ciascun singolo caso.
Articolo 35
In tutti i tribunali giudiziari, ciascuna delle controparti ha il diritto di scegliere il proprio rappresentante legale. Qualora le condizioni economiche della parte non le consentano la scelta di un avvocato di fiducia, la difesa legale deve esserle comunque garantita tramite un legale d’ufficio.
Articolo 36
L’emissione di una sentenza di condanna e la sua esecuzione possono avere luogo soltanto ad opera di tribunali competenti e a norma di legge.
Articolo 37
La legge presuppone l’innocenza. Nessuno può essere riconosciuto colpevole davanti alla legge, a meno che la sua colpevolezza non sia provata in un tribunale competente.
Articolo 38
E’ vietato infliggere qualsiasi tipo di tortura fisica o psicologica allo scopo di estorcere confessioni o informazioni. E’ assolutamente proibito costringere una persona a fornire prove a carico, a confessare o a prestare giuramento. Prove, confessioni e giuramenti ottenuti nel modo suddetto sono completamente destituiti di validità. Ogni trasgressione a questo principio sarà perseguita a norma di legge.
Articolo 39
E’ proibito violare, in qualsiasi forma, l’onore o la dignità di un individuo sottoposto ad arresto, ad incarcerazione o ad esilio. La mancata osservanza di questo principio è punibile per legge.
Articolo 40
A nessuno è lecito, nell’esercizio dei propri diritti, recare nocumento ad altri o ledere gli interessi della collettività.
Articolo 41
Il diritto alla cittadinanza iraniana è diritto assoluto di tutti gli Iraniani. Il governo non può privare di tale diritto alcun cittadino iraniano se non quando il cittadino stesso lo richieda, oppure quando il cittadino abbia assunto la cittadinanza di un altro Paese.
Articolo 42
I cittadini stranieri possono assumere la cittadinanza iraniana nei casi e secondo le modalità previste dalla legge. Essi possono essere privati di tale cittadinanza qualora assumano la cittadinanza di un altro Stato o essi stessi ne facciano richiesta.
Non sarebbe male….ma..quanto è veramente applicata riguarda alla tortura, alla libertà di opinione, ai diritti dele donne….!!!
è così. ma non potrebbe essere questo un punto di partenza, una speranza per il futuro?
Essendo iraniano vi garantisco che 90% dei contenuti della costituzione iraniana è stata già calpestata con infrangimento dei diritti, con la tortura, oppressione delle ideologie contrastanti, uccisioni di massa, imprigionare gli attivisti eccetera…questo sono solo belle parole.
su questo non ci sono dubbi.
Amir, Iraniano tu? Di nome o di fatto? In esilio perche’ la rivoluzione nazionalizzando l’olio nero, ti ha tolto qualche privilegio a te e alla tua familgia? ….raccontala tutta amico, che io non la bevo
A mio parere il signore, dio di zoroastristi,ebrei,cristiani e musulmani,ci ama, per questo non vuole costringerci a fare quello che vuole lui, ma ci da la possibilità di scegliere. Se una persona viola le regole i religiosi non devono fare giustizia, che a quello ci pensa Allah, ma deve pensare a come rendersi diverso da quella persona, più corretto di fronte al signore, anzi, a rispettare comunque chi non vuole fare quel che il signore desidera. Questo in Iran non l’hanno ancora capito, ma perché prendono tutto alla lettera, per esempio, nel Corano c’è scritto:”uccidete gli infedeli dovunque li trovate” vuol dire eliminare l’infedeltà dentro di noi, ma non immischiamoci dei fatti altrui. Io rispetto l’Islam, Maometto è stato certamente mandato a far conoscere la bibbia(diventata il Corano) e mandare messaggi divini,il venerdì è importante,e anche il pellegrinaggio alla mecca.