PARTE SETTIMA

Potere Legislativo

Prima Sezione: l’Assemblea Nazionale

Articolo 62

L’Assemblea Islamica è costituita dai rappresentanti del popolo eletti direttamente dal popolo a scrutinio segreto. I requisiti di elettori e candidati e le modalità delle elezioni saranno determinati a norma di legge.

Articolo 63

I membri dell’Assemblea Islamica rimangono in carica per quattro anni20. Le elezioni per ciascuna nuova legislatura devono svolgersi prima che la precedente legislatura sia giunta al termine del mandato, in modo che la Repubblica Islamica non sia mai priva di un’Assemblea Nazionale.

Articolo 64

L’Assemblea Islamica è composta di duecentosettanta membri. Al termine di ciascun periodo di dieci anni, nel caso la popolazione del Paese sia aumentata, in ciascuna circoscrizione elettorale verrà aggiunto un ulteriore Rappresentante ogni centocinquantamila persone. Gli Zoroastriani e gli Ebrei eleggeranno ri-spettivamente un Rappresentante; i Cristiani Assiri e i Cristiani Caldei eleggeranno un solo Rappresentante comune; i Cristiani Armeni eleggeranno un Rappresentante per il Nord ed uno per il Sud. Al termine di ciascun decennio anche le dette minoranze religiose, in caso di aumento delle rispettive popolazioni, eleggeranno un ulteriore Rappresentante ogni centocinquantamila persone aggiunte. Le norme relative alle elezioni sono stabilite dalla legge.

Articolo 65

Dopo le elezioni, le sessioni dell’Assemblea Islamica sono considerate valide quando si raggiunge il numero legale di presenze equivalente ai due terzi dei Rappresentanti. La ratifica dei progetti e dei disegni di legge ha luogo in conformità ai regolamenti interni approvati dall’Assemblea stessa, salvo nei casi in cui la Costituzione preveda un quorum speciale. Per l’approvazione dei regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi.

Articolo 66

Le nìodalità relative all’elezione del Presidente dell’Assemblea e del Presidium21, al numero delle Commissioni interne e alla durata del loro incarico, e alle questioni riguardanti i metodi di deliberazione e la disciplina dell’Assemblea sono stabilite dai regolamenti interni dell’Assemblea stessa22.

Articolo 67

I membri dell’Assemblea, in occasione della prima sessione, devono prestare giuramento e sottoscrivere il seguente testo:

“In nome di Dio Clemente e Misericordioso, io giuro davanti all’Onnipotente, sul sacro Corano e sul mio onore di im-pegnarmi a difendere la santità dell’Islam e i frutti della Rivolu-zione Islamica del popolo Iraniano e i principi della Repubblica Islamica, di onorare con fedeltà e giustizia il mandato che il popolo ci ha affidato, di adempiere con lealtà e devozione i doveri di Rappresentante del popolo, di difendere con fermezza l’indipendenza e l’onore del Paese, di salvaguardare con il massimo impegno i diritti di tutti i cittadini, di essere sempre al servizio del popolo, di tutelare l’integrità della Costituzione, e di mantenere come mio unico riferimento, sia nelle parole sia negli scritti, l’indipendenza del Paese, la libertà del popolo e la garanzia del suo benessere.”

I Rappresentanti delle minoranze religiose prestano giuramento sui loro rispettivi Libri sacri. I membri che non abbiano presenziato alla sessione inaugurale dell’Assemblea prestano giuramento durante la prima sessione cui prendono parte.

Articolo 68

In tempo di guerra e di occupazione militare del Paese, su iniziativa del Presidente della Repubblica e dopo l’approvazione dei tre quarti del totale dei membri dell’Assemblea e l’assenso del Consiglio di Vigilanza sulla Costituzione, le elezioni vengono sospese nelle regioni occupate o in tutto il territorio, per un periodo limitato. Nel caso non venga formata una nuova As-semblea, l’Assemblea precedente rimane in carica e continua la propria attività.

Articolo 69

I dibattiti e le deliberazioni dell’Assemblea devono essere pubblici, e la stampa e i mezzi di comunicazione ufficiali ne devono dare un resoconto completo23. In situazioni di emergenza, quando la situazione del Paese lo esiga, su richiesta del Primo Ministro, di uno dei Ministri o di dieci Membri dell’Assemblea, le sedute dell’Assemblea stessa si svolgeranno a porte chiuse. Gli atti legislativi dell’Assemblea varati durante sedute a porte chiuse entrano in vigore ed assumono valore di legge soltanto se approvati dai tre quarti dei Rappresentanti ed in presenza del Consiglio di Vigilanza. Una volta cessata la situazione di emergenza, il resoconto completo dei dibattiti svoltisi a porte chiuse deve essere portato a conoscenza della pubblica opinione24.

Articolo 70

Il Presidente della Repubblica ed i Ministri, individualmente o collettivamente, hanno il diritto di partecipare alle sessioni aperte dell’Assemblea e possono essere accompagnati dai rispettivi consiglieri. Il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro e i Ministri sono obbligati a presenziare alle sedute dell’Assemblea qualora i Rappresentanti lo ritengano necessario, e vengono ascoltati se chiedono di prendere la parola. La richiesta al Pre-sidente perché presenzi alla seduta dell’Assemblea Islamica è subordinata all’approvazione della maggioranza dei Rappre-sentanti.

*Seconda Sezione: Poteri e competenze dell’Assemblea Nazionale

Articolo 71

L’Assemblea Nazionale può legiferare in tutti campi, entro i limiti fissati dalla legge costituzionale.

Articolo 72

L’Assemblea Nazionale non può legiferare in contrasto con i principi e le norme della Costituzione, o della religione ufficiale dello Stato. Il compito di verificare l’applicazione di questo principio è affidato al Consiglio di Vigilanza25, con le modalità di cui all’Articolo 96.

Articolo 73

L’interpretazione delle leggi ordinarie rientra nella giurisdizione dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia il presente articolo non è in contrasto con il compito del magistrato di interpretare le leggi nell’esercizio della propria funzione.

Articolo 74

I disegni di legge di emanazione governativa, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, vengono sottoposti al-l’Assemblea Nazionale. I progetti di legge e le proposte presentate su iniziativa di almeno quindici Rappresentanti membri del-l’Assemblea vengono sottoposti a discussione parlamentare26.

Articolo 75

Le mozioni, le proposte e gli emendamenti ai progetti di legge, presentati dai Membri dell’Assemblea Nazionale, e che implichino un calo nelle entrate dello Stato o un incremento delle spe-se generali, sono suscettibili di dibattito parlamentare solo quando dette mozioni, proposte ed emendamenti includano l’indicazione esplicita dei modi e dei mezzi con cui si intende fronteggiare la diminuzione delle entrate e l’aumento delle uscite.

Articolo 76

L’Assemblea Nazionale ha il diritto di promuovere inchieste ed effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del Paese.

Articolo 77

I trattati, i protocolli, i contratti e i concordati internazionali devono essere approvati e ratificati dall’Assemblea Nazionale.

Articolo 78

Qualsiasi modifica delle frontiere nazionali è proibita, tranne che nel caso di modifiche irrilevanti compatibili con gli interessi della nazione, a condizione che esse non siano di natura unilaterale e non ledano l’indipendenza e l’integrità territoriale del Paese, e che ricevano l’approvazione dei quattro quinti dei Rap-presentanti eletti nell’Assemblea Nazionale.

Articolo 79

E’ proibita la dichiarazione di legge marziale e l’istituzione di un governo militare.

In caso di guerra ed in analoghe situazioni di emergenza, il Governo sarà autorizzato ad adottare misure e limitazioni temporanee, con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, ma il periodo di vigenza di tali misure urgenti non potrà superare i trenta giorni.

Qualora l’emergenza perduri oltre tale termine e le misure adottate debbano rimanere in vigore, il Governo dovrà chiedere alla Assemblea Nazionale una nuova autorizzazione.

Articolo 80

La concessione o l’ampliamento di prestiti, aiuti e sovvenzioni richiesti senza contropartita all’estero e all’interno del Paese da parte del Governo deve essere approvata dall’Assemblea Nazionale.

Articolo 81

E’ rigorosamente vietato concedere a stranieri a possibilità di istituire società o fondazioni o imprese ad azionariato pubblico nei settori commerciale, agricolo, industriale, delle miniere e dei servizi27.

Articolo 82

L’assunzione di esperti stranieri da parte del Governo è proibita tranne nei casi in cui la loro opera sia assolutamente indispensabile. Tale assunzione non può comunque avere luogo senza l’approvazione dell’Assemblea Nazionale.

Articolo 83

Gli edifici e le proprietà statali che costituiscano patrimonio della nazione non possono essere alienati se non con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale, e soltanto quando non si tratti di esemplari unici.

Articolo 84

Ciascun membro dell’Assemblea è individualmente responsabile davanti alla nazione, ed in forza della sua carica ha il diritto di esprimere la propria opinione riguardo ad ogni questione che concerna il Paese sul piano interno ed internazionale28.

Articolo 85

La carica e la funzione di Membro dell’Assemblea Nazionale sono personali e non possono essere trasferiti ad altri. L’Assem-blea Nazionale non può delegare il proprio potere legislativo a persona od organismo diversi.

Tuttavia, ogniqualvolta ciò si renda necessario, nel rispetto dell’Articolo 72, l’Assemblea può demandare alle proprie commissioni interne il compito di predisporre alcune leggi. In tale caso le leggi così predisposte entreranno in vigore come provvedimenti provvisori e rimarranno in vigore per un periodo di tempo specificato e approvato dall’Assemblea. La loro approvazione definitiva spetterà all’Assemblea Nazionale.

Articolo 86

I Membri dell’Assemblea Nazionale nello svolgimento della propria funzione sono assolutamente liberi di manifestare la propria opinione e di esprimere il proprio voto, e non possono essere perseguiti o arrestati a causa di opinioni manifestate in As-semblea o a causa dei voti espressi in qualità di membri della Assemblea Nazionale29.

Articolo 87

Il Consiglio dei Ministri, dopo essersi costituito ed essersi presentato, deve in primo luogo ottenere il voto di fiducia del-l’Assemblea Nazionale.

Nel periodo in cui rimane in carica, il Governo può inoltre chiedere il voto di fiducia dell’Assemblea su questioni rilevanti e controverse.

Articolo 88

Ogniqualvolta un Membro dell’Assemblea Nazionale rivolge un’interrogazione ad un Ministro su argomenti inerenti le re-sponsabilità di quest’ultimo, il Ministro interpellato ha l’obbligo di presentarsi davanti all’Assemblea Nazionale e fornire le opportune risposte entro un periodo di dieci giorni, periodo suscettibile di proroga soltanto per fondati motivi e a discrezione dell’Assemblea Nazionale.

Articolo 89

In determinati casi, quando lo ritengono necessario, i Membri dell’Assemblea Nazionale possono promuovere e sottoporre all’Assemblea una mozione di sfiducia nei confronti del Con-siglio dei Ministri o di un singolo Ministro.

Le mozioni di questo tipo vengono prese in esame e discusse dall’Assemblea quando avanzate per scritto e firmate da almeno dieci Rappresentanti. Il Consiglio dei Ministri o il Ministro chiamato in causa devono presentarsi all’Assemblea entro dieci giorni dalla presentazione della mozione per rispondere riguardo alle questioni sollevate e per chiedere il voto di fiducia. Nel caso in cui il Consiglio dei Ministri o il Ministro non si presentino per rispondere all’interpellanza, i Rappresentanti forniranno chiarimenti in merito all’interpellanza stessa e l’Assemblea Nazionale potrà, a propria discrezione, ratificare un voto di sfiducia.

Se l’Assemblea Nazionale non concederà il proprio voto di fiducia, il Consiglio dei Ministri o il Ministro interpellato verranno rimossi dai rispettivi incarichi. In entrambi i casi il Primo Ministro o i singoli Ministri oggetto della mozione di sfiducia non potranno far parte del nuovo Consiglio dei Ministri che verrà costituito immediatamente a succedere al precedente.

Articolo 90

Chiunque ritenga di dover contestare il funzionamento del-l’Assemblea Nazionale, dell’Esecutivo o delle strutture del Si-stema Giudiziario, può inoltrare per iscritto le proprie rimostranze all’Assemblea Nazionale, che ha il dovere di compiere indagini in merito e di rispondere in misura adeguata. Nei casi in cui la contestazione riguardi il Potere Esecutivo o il Potere Giudiziario, l’Assemblea Nazionale affida ad essi il compito di eseguire indagini e di fornire adeguate risposte, e ne comunica il risultato entro un periodo di tempo ragionevole. Qualora l’oggetto della rimostranza sia ritenuto di interesse generale, il risultato viene reso pubblico dall’Assemblea Nazionale.

Articolo 91

Allo scopo di tutelare la Costituzione ed i principi Islamici assicurando che nessun atto legislativo ratificato dall’Assemblea Nazionale sia in contrasto con essi, è istituito un “Consiglio di Vigilanza”30 composto dai seguenti Membri:

1. Sei Giuristi religiosi qualificati, esperti di Giurispru-denza Islamica, consapevoli delle esigenze del mondo contemporaneo e delle convenienze del tempo presente. La nomina di questi sei Membri è prerogativa della Guida della Rivoluzione o del Consiglio Direttivo della Rivoluzione31.

2. Sei Giuristi esperti e qualificati nei diversi rami del diritto, scelti fra i giuristi di fede Islamica, proposti all’As-semblea Nazionale dalla Suprema Corte di Giustizia32 e incaricati con voto dell’Assemblea stessa.

Articolo 92

I Membri del Consiglio di Vigilanza sono eletti e rimangono in carica per sei anni. Limitatamente al periodo iniziale di attività, dopo i primi tre anni di vigenza la metà dei Membri di ciascuno dei due gruppi di Giuristi, selezionata mediante sorteggio, viene sostituita da pari numero di nuovi eletti33.

Articolo 93

Quando non è costituito il Consiglio di Vigilanza, l’Assemblea Nazionale non ha facoltà di legiferare, eccettuati i casi di ratifica del mandato parlamentare e di elezione dei sei Giuristi membri del Consiglio di Vigilanza.

Articolo 94

Tutti gli atti legislativi ratificati dall’Assemblea Nazionale de-vono essere sottoposti all’esame del Consiglio di Vigilanza. Il Consiglio di Vigilanza, entro un periodo di dieci giorni, deve ve-rificare che il contenuto di ciascun atto legislativo non si ponga in contrasto con i principi islamici e con i principi della Costi-tuzione. Qualora siano individuati casi di mancata conformità ai suddetti principi, l’atto legislativo in questione viene rinviato all’Assemblea Nazionale per esservi riesaminato. Qualora invece l’atto legislativo risulti conforme, esso entra in vigore ed è suscettibile di applicazione34.

Articolo 95

Il Consiglio di Vigilanza, se ritiene che dieci giorni costituiscano un periodo di tempo insufficiente per il completamento della verifica di un atto legislativo, può chiedere all’Assemblea Na-zionale una proroga di ulteriori dieci giorni motivando adeguatamente tale richiesta.

Articolo 96

Il parere favorevole alla conformità ai principi islamici di un atto legislativo ratificato dall’Assemblea Nazionale è valido quando espresso dalla maggioranza dei Giuristi religiosi membri del Consiglio di Vigilanza. Il parere favorevole alla conformità di un atto legislativo alla Costituzione è valido quando espresso dalla maggioranza di tutti i dodici Membri del Con-siglio di Vigilanza.

Articolo 97

I Membri del Consiglio di Vigilanza hanno facoltà di presenziare alle sessioni dell’Assemblea Nazionale quando vi si discutono i disegni di legge governativi, allo scopo di accelerare i tempi. Tuttavia quando l’Assemblea Nazionale inserisce nell’ordine del giorno un progetto di legge con caratteristiche di ur-genza o emergenza, i Membri del Consiglio di Vigilanza hanno l’obbligo di essere presenti alla seduta e di esprimere la propria opinione a riguardo del testo esaminato.

Articolo 98

L’interpretazione della Costituzione è prerogativa del Consiglio di Vigilanza, che delibera con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.

Articolo 99

Al Consiglio di Vigilanza è affidato il controllo delle elezioni del Presidente della Repubblica, delle elezioni dei Membri del-l’Assemblea Nazionale e dei referendum35.

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