Affari economici e finanziari
Articolo 43
Al fine di garantire l’indipendenza economica della società iraniana, eliminare la povertà e la miseria e soddisfare in misura sempre maggiore i bisogni dell’individuo, nella salvaguardia della sua dignità, l’economia della Repubblica Islamica dell’Iran è fondata sui seguenti principi:
1) Soddisfacimento dei bisogni primari di tutti e ciascuno: abitazione, nutrimento, vestiario, igiene pubblica, assistenza sanitaria, istruzione e condizioni indispensabili alla formazione di una famiglia.
2) Garanzia per tutti delle possibilità e opportunità di lavoro al fine di ottenere la piena occupazione; garanzia dei mezzi di lavoro per tutti coloro che, pur essendo abili al lavoro, non dispongono di detti strumenti, tramite forme di cooperazione, concessione di prestiti senza interesse o altre vie legali, in modo tale che sia impedita la concentrazione della ricchezza nelle mani di individui o gruppi particolari, e che lo Stato non divenga l’unico e assoluto datore di lavoro. Questo principio deve essere applicato in stretta correlazione con le priorità urgenti richieste dalla gestione e dalla pianificazione dell’economia generale in tutte le sue fasi di sviluppo.
3) Programmazione dell’economia del Paese allo scopo di regolamentare il sistema lavorativo e le ore di lavoro in tal modo, che a ciascun individuo, oltre che lo svolgimento dell’attività professionale, siano assicurate l’opportunità e l’energia sufficiente per dedicarsi alla formazione della propria personalità sul piano spirituale, sociale e politico, partecipare attivamente alla gestione del Paese e sviluppare le proprie capacità e il proprio spirito di iniziativa.
4) Rispetto del diritto dell’individuo di scegliere liberamente l’occupazione desiderata, divieto di coercizione dell’individuo a svolgere un determinato lavoro, rifiuto dello sfruttamento del lavoro altrui.
5) Proibizione di recare nocumento ad altri; proibizione del monopolio, della speculazione, dell’usura e di altre tran-sazioni illecite.
6) Divieto della dissipazione di risorse in tutti i settori dell’economia, tra i quali il consumo, gli investimenti, la produzione, la distribuzione e i servizi.
7) Utilizzazione dei metodi, delle scoperte e delle invenzioni della scienza e della tecnica; istruzione e preparazione di individui capaci, in base alle necessità dello sviluppo e del progresso economico del Paese.
8) Rifiuto e impedimento della dominazione sull’economia nazionale e del suo sfruttamento da parte di forze straniere.
9) Particolare impegno nello sviluppo della produzione agricola, dell’allevamento e industriale, allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni nazionali e di condurre il Paese all’autosufficienza e all’indipendenza economica.
Articolo 44
L’economia della Repubblica Islamica dell’Iran si fonda su tre settori: statale, cooperativo e privato.
Il settore pubblico comprende tutte le maggiori industrie, le industrie primarie, il commercio con l’estero, le grandi miniere, il sistema bancario, il sistema assicurativo, i programmi relativi alle fonti di energia, le maggiori dighe e i sistemi di irrigazione, la radio e la televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, l’aviazione, la navigazione, le ferrovie e le strade, cioè quanto è patrimonio collettivo a disposizione della gestione pubblica.
Il settore cooperativo include le società e le imprese cooperative di produzione e distribuzione istituite nelle città e nei centri minori secondo le norme islamiche.
Il settore privato comprende i settori dell’agricoltura, dell’industria, dell’allevamento, del commercio e dei servizi che sono complementari alle attività dei settori statale e cooperativo.
In ciascuno dei tre settori la proprietà, quando compatibile con gli altri Articoli di questo Titolo, conforme alle leggi islamiche, funzionale al progresso economico e allo sviluppo del Paese, senza nocumento per la società, è pienamente tutelata dalla legge nella Repubblica Islamica dell’Iran.
I dettagli riguardanti le norme, le condizioni e i limiti di funzionamento delle attività dei suddetti settori sono fissati a norma di legge.
Articolo 45
Le risorse naturali e la ricchezza nazionale, di cui fanno parte le terre incolte o desertiche, le miniere, i mari, i laghi, le paludi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, i boschi, le foreste naturali, i pa-scoli liberi, le eredità in assenza di eredi, i beni di proprietario sconosciuto e le proprietà collettive confiscate agli usurpatori sono a disposizione dell’autorità statale islamica che ha il compito di disporne a favore dell’interesse della nazione. Modi e termini di utilizzo di ciascuna parte del suddetto patrimonio sono stabiliti a norma di legge.
Articolo 46
Ognuno è proprietario del frutto del proprio legittimo lavoro e impresa. Nessuno può accampare il diritto di essere proprietario dei frutti del proprio lavoro per deprivare altri della possibilità di lavorare e intraprendere.
Articolo 47
La proprietà privata, purché acquisita con mezzi legali, è rispettata. Le norme a tale proposito sono determinate dalla legge.
Articolo 48
Nello sfruttamento delle risorse naturali, nell’utilizzo delle en-trate nazionali sul piano regionale, nella distribuzione delle attività economiche fra le regioni e le diverse zone del Paese è proibita qualsiasi discriminazione, così che ciascuna regione abbia accesso al capitale e alle agevolazioni necessarie a seconda dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo.
Articolo 49
Il governo ha il dovere di confiscare ogni ricchezza proveniente da attività di usura, appropriazione indebita, corruzione, peculato, furto, gioco d’azzardo, sfruttamento illecito di mowqufe15, di contratti e transazioni statali, dalla vendita illegale di terre incolte e di risorse naturali, da centri di corruzione e da altre attività illecite, e di restituirla al legittimo proprietario; nel caso questi non sia noto, le ricchezze di cui sopra vengono assegnate all’erario. Questa disposizione deve essere applicata una volta espletata ogni necessaria inchiesta e acquisite le relative prove, nell’osservanza delle norme religiose.
Articolo 50
Nella Repubblica Islamica la protezione dell’ambiente naturale, in cui le generazioni presenti e future devono condurre una vita sociale in costante sviluppo, è dovere di tutti. Pertanto sono proibite tutte le attività economiche o di altro tipo che generino inquinamento o irreversibile distruzione dell’ambiente.
Articolo 51
Nessuna tassazione può essere imposta al di fuori di quanto previsto dalla legge. I casi di esonero, condono e riduzione delle imposte sono determinati per legge.
Articolo 52
Il Bilancio Nazionale annuale sarà redatto dal Governo e sottoposto all’Assemblea lslamica per l’approvazione nei modi prescritti dalla legge. Qualsiasi modifica al bilancio sarà inoltre assoggettata alle procedure determinate per legge.
Articolo 53
Tutte le entrate governative devono essere registrate nella contabilità della Tesoreria Generale. Tutte le spese devono essere effettuate entro i limiti degli stanziamenti approvati secondo la legge.
Articolo 54
La Corte dei Conti è sottoposta alla supervisione diretta dell’Assemblea Nazionale. Gli uffici, l’organizzazione e l’amministrazione degli affari competenti alla Corte dei Conti sono istituiti a norma di legge a Teheran e nei capoluoghi di regione.
Articolo 55
La Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge, revisiona e controlla la contabilità dei Ministeri, degli Enti pubblici, delle Società di diritto pubblico e delle altre organizzazioni che in qualsiasi misura attingano fondi al bilancio statale. La Corte garantisce che nessuna spesa ecceda gli stanziamenti approvati, e che ogni somma sia spesa per gli scopi previsti. La Corte raccoglie la contabilità e la documentazione relativa, e sottopone ogni anno all’Assemblea Nazionale il rendiconto dettagliato del Bilancio, unitamente ad una propria valutazione. Tale rendiconto deve essere messo a disposizione del pubblico.
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