PARTE DODICESIMA

I mezzi di comunicazione di massa

Articolo 175

Ai mezzi di comunicazione di massa (radio e televisione) deve essere garantita la libertà di diffusione e propaganda, in conformità ai principi islamici.

La gestione amministrativa di tali mezzi di comunicazione è controllata congiuntamente dal sistema giuriziario (Supremo Consiglio di Giustizia), dal Legislativo e dall’Esecutivo55. La legge stabilisce le modalità di tale gestione.

La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, redatta in Dodici Parti, comprendente centosettantacinque Articoli, ratificata dalla maggioranza dei due terzi dei Rappresentanti dell’Assemblea Costituente incaricati della stesura conclusiva della Legge Costituzionale, è stata definitivamente approvata in data 24 Aban 1358 del calendario solare dell’Egira, corrispondente al 24 Zihajjeh 1399 del calendario lunare dell’Egira (15 Novembre 1979).

 

 

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